+Articolo 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo
---+Articolo 10 1.
---+Articolo 10 2.
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Articolo 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 10 1.
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Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.
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Articolo 10 2.
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Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.
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Articolo 10 3.
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Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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