+Articolo 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo
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Articolo 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 10 1.
Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.
Articolo 10 2.
Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.
Articolo 10 3.
Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito