+Articolo 10 3.
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Articolo 10 3.
Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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