+Articolo 11 7.

Articolo 11 7.

Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 4 e 5 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, su base consolidata, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 6 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, su base consolidata, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito