+Articolo 11 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata per gli enti creditizi meno significativi
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Articolo 11 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata per gli enti creditizi meno significativi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 11 1.
Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata.
Articolo 11 2.
Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.
Articolo 11 3.
Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
Articolo 11 4.
Gli enti creditizi meno meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata. ►M3  Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I. ◄
Articolo 11 5.
Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
Articolo 11 6.
In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.
Articolo 11 7.
Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 4 e 5 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, su base consolidata, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 6 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, su base consolidata, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.
Articolo 11 8.
Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
Articolo 11 9.
Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito