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+Articolo 12 4. |
Articolo 12 4.Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 11 entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per i seguenti enti:
a)
enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento;
b)
enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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