+Articolo 13 1.

Articolo 13 1.

Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali meno significative.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito