+Articolo 13 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per succursali meno significative
---+Articolo 13 1.
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---+Articolo 13 9.
---+Articolo 13 10.
---+Articolo 13 11.
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Articolo 13 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per succursali meno significative
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali meno significative.
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Articolo 13 2.
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Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.
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Articolo 13 3.
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Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del
►M3
regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
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Articolo 13 4.
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Gli enti creditizi meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.
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Articolo 13 5.
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Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.
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Articolo 13 6.
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Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del
►M3
regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
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Articolo 13 7.
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I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:
a)
le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;
b)
una succursale meno significativa non segnala informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore o uguale a 3 miliaridi di euro.
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Articolo 13 8.
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Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività dell’ente creditizio meno significativo e della succursale meno significativa è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. Se il valore totale delle attività di una succursale meno significativa non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (
2
).
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Articolo 13 9.
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Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.
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Articolo 13 10.
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Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
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Articolo 13 11.
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Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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