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+Articolo 13 7. |
Articolo 13 7.I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:
a)
le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;
b)
una succursale meno significativa non segnala informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore o uguale a 3 miliaridi di euro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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