+Articolo 13 7.

Articolo 13 7.

I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:

a) 

le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;

b) 

una succursale meno significativa non segnala informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore o uguale a 3 miliaridi di euro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito