|
+Articolo 15 4. |
Articolo 15 4.Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le filiazioni meno significative entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:
a)
per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le filiazioni meno significative;
b)
per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|