+Articolo 15 4.

Articolo 15 4.

Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le filiazioni meno significative entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:

a) 

per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le filiazioni meno significative;

b) 

per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito