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+Articolo 5 3. |
Articolo 5 3.Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato esclusivamente di:
a)
motori provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano già installati su macchine mobili non stradali; e
b)
macchine mobili non stradali su cui sono installati i motori di cui alla lettera a). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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