+Articolo 5 Obblighi degli Stati membri
---+Articolo 5 1.
---+Articolo 5 2.
---+Articolo 5 3.
---+Articolo 5 4.
---+Articolo 5 5.
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Articolo 5 Obblighi degli Stati membri
Obblighi degli Stati membri
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 5 1.
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Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento.
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Articolo 5 2.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, specificandone i relativi nomi, gli indirizzi postale ed elettronico e i settori di competenza. La Commissione pubblica un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione sul suo sito internet.
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Articolo 5 3.
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Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato esclusivamente di:
a)
motori provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano già installati su macchine mobili non stradali; e
b)
macchine mobili non stradali su cui sono installati i motori di cui alla lettera a).
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Articolo 5 4.
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Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di:
a)
motori per motivi connessi ad aspetti di fabbricazione o di funzionamento oggetto del presente regolamento, qualora tali motori ne soddisfino le prescrizioni;
b)
macchine mobili non stradali per motivi connessi alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dei motori installati su tali macchine, qualora tali motori rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento e ne soddisfino le prescrizioni.
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Articolo 5 5.
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Gli Stati membri organizzano ed esercitano la vigilanza del mercato e i controlli dei motori sul mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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