+Articolo 5 Obblighi degli Stati membri
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---+Articolo 5 3.
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---+Articolo 5 5.

Articolo 5 Obblighi degli Stati membri

Obblighi degli Stati membri

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 5 1.
Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento.
Articolo 5 2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, specificandone i relativi nomi, gli indirizzi postale ed elettronico e i settori di competenza. La Commissione pubblica un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione sul suo sito internet.
Articolo 5 3.

Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato esclusivamente di:

a) 

motori provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano già installati su macchine mobili non stradali; e

b) 

macchine mobili non stradali su cui sono installati i motori di cui alla lettera a).

Articolo 5 4.

Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di:

a) 

motori per motivi connessi ad aspetti di fabbricazione o di funzionamento oggetto del presente regolamento, qualora tali motori ne soddisfino le prescrizioni;

b) 

macchine mobili non stradali per motivi connessi alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dei motori installati su tali macchine, qualora tali motori rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento e ne soddisfino le prescrizioni.

Articolo 5 5.
Gli Stati membri organizzano ed esercitano la vigilanza del mercato e i controlli dei motori sul mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito