+Articolo 7 Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
---+Articolo 7 1.
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Articolo 7 Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 7 1.
Le autorità di vigilanza del mercato effettuano verifiche documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sui motori, su scala adeguata e sulla base di una percentuale adeguata di campioni. Nel procedere a tali controlli tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di eventuali reclami e di eventuali altre informazioni pertinenti.
Articolo 7 2.
Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle attività delle autorità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito