+Articolo 13 Obblighi generali dei distributori
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Articolo 13 Obblighi generali dei distributori

Obblighi generali dei distributori

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 13 1.
Quando mettono un motore a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 13 2.

Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

a) 

il costruttore abbia rispettato l'articolo 8, paragrafo 5;

b) 

se del caso, l'importatore abbia rispettato l'articolo 11, paragrafi 2 e 4;

c) 

il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'articolo 32;

d) 

le informazioni e istruzioni di cui all'articolo 43 siano disponibili in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'OEM.

Articolo 13 3.
I distributori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III.
Articolo 13 4.
I distributori si assicurano, su richiesta motivata, che il costruttore fornisca all'autorità nazionale richiedente la documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 8, o che l'importatore fornisca a tale autorità la documentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito