+Articolo 13 Obblighi generali dei distributori
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---+Articolo 13 2.
---+Articolo 13 3.
---+Articolo 13 4.
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Articolo 13 Obblighi generali dei distributori
Obblighi generali dei distributori
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Quando mettono un motore a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.
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Articolo 13 2.
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Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
a)
il costruttore abbia rispettato l'articolo 8, paragrafo 5;
b)
se del caso, l'importatore abbia rispettato l'articolo 11, paragrafi 2 e 4;
c)
il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'articolo 32;
d)
le informazioni e istruzioni di cui all'articolo 43 siano disponibili in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'OEM.
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Articolo 13 3.
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I distributori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III.
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Articolo 13 4.
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I distributori si assicurano, su richiesta motivata, che il costruttore fornisca all'autorità nazionale richiedente la documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 8, o che l'importatore fornisca a tale autorità la documentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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