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+Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori |
Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributoriArticolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore che mettono a disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure che modificano tale motore in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili, sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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