+Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Articolo 16

Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore che mettono a disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure che modificano tale motore in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili, sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito