+Articolo 23 Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE
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Articolo 23 Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE

Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 23 1.

La scheda di omologazione UE comprende i seguenti allegati:

a) 

il fascicolo di omologazione;

b) 

ove applicabile, i nomi e i campioni di firma delle persone autorizzate a firmare dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 31 e un'indicazione relativa alla posizione rivestita nell'impresa.

Articolo 23 2.
La Commissione elabora un modello di scheda di omologazione UE.
Articolo 23 3.

Per ogni tipo di motore o famiglia di motori che sono stati omologati, l'autorità di omologazione:

a) 

completa tutte le pertinenti parti della scheda di omologazione UE e allega il verbale di prova;

b) 

compila l'indice del fascicolo di omologazione;

c) 

rilascia senza indugio al richiedente la scheda compilata, completa degli allegati.

Articolo 23 4.
Se un'omologazione UE, conformemente all'articolo 35, è stata oggetto di restrizioni di validità o se il tipo di motore o la famiglia di motori sono stati esentati da talune prescrizioni del presente regolamento, la scheda di omologazione UE specifica tali restrizioni o deroghe.
Articolo 23 5.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello della scheda di omologazione UE di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito