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+Articolo 25 1. |
Articolo 25 1.I risultati finali delle prove delle emissioni di gas di scarico per i motori oggetto del presente regolamento sono calcolati applicando quanto segue ai risultati delle prove di laboratorio:
a)
le emissioni di gas dal basamento, ove richiesto dal paragrafo 3 e non ancora incluso nella misurazione di laboratorio;
b)
eventuali coefficienti di aggiustamento necessari, ove richiesto dal paragrafo 3 e nel caso in cui il motore comprenda un sistema di post-trattamento dei gas di scarico;
c)
rispetto a tutti i motori, i fattori di deterioramento appropriati ai periodi di durabilità delle emissioni specificati nell'allegato V. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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