+Articolo 25 4.

Articolo 25 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento fissando:

a) 

la metodologia per adeguare i risultati delle prove di laboratorio delle emissioni al fine di includere i fattori di deterioramento di cui al paragrafo 1, lettera c);

b) 

le caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, alle prescrizioni per la descrizione di altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati descritti nella documentazione informativa;

c) 

le prescrizioni tecniche dettagliate e alle caratteristiche per l'esecuzione delle misurazioni e delle prove di cui al paragrafo 3;

d) 

il metodo usato per misurare il numero di particelle, tenendo conto delle specifiche previste nella serie 06 del regolamento UNECE n. 49;

e) 

lle prescrizioni tecniche dettagliate applicabili alle prove su motori a doppia alimentazione o su motori monocarburante alimentati a gas di cui all'allegato II.

Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito