+Articolo 28 1.
|
Articolo 28 1.
Qualora i dati contenuti nel fascicolo di omologazione siano stati cambiati senza che sia necessario ripetere le ispezioni o le prove, tale modifica è definita una «revisione». Nel caso di una tale revisione, l'autorità di omologazione, senza ritardi ingiustificati, rivede le pagine pertinenti del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su di esse la natura della modifica, e dichiara altresì la data della revisione e include un indice corretto del fascicolo di omologazione. È considerata conforme alla prescrizione di cui al presente comma una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|