+Articolo 31 1.

Articolo 31 1.

Il costruttore, nella sua veste di titolare di un'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori, rilascia una dichiarazione di conformità («dichiarazione di conformità») a corredo dei motori che sono immessi sul mercato, sulla base di:

a) 

una deroga di cui all'articolo 34, paragrafi 2, 4, 5, 6, 7 o 8, all'articolo 35, paragrafo 4; oppure

b) 

una disposizione transitoria di cui all'articolo 58, paragrafo 9, 10 o 11.

La dichiarazione di conformità specifica le caratteristiche e le restrizioni particolari che si devono applicare al motore, è rilasciata gratuitamente insieme al motore e, se del caso, accompagna la macchina mobile non stradale su cui è installato tale motore. Il rilascio della dichiarazione non è subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore. La dichiarazione di conformità può altresì essere rilasciata sotto forma di un file elettronico sicuro.

Per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione del motore, il costruttore rilascia, su richiesta dell'utilizzatore finale, un duplicato della dichiarazione di conformità dietro pagamento di un importo non superiore al costo del rilascio. Su tale duplicato della dichiarazione di conformità è chiaramente visibile la scritta «duplicato».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito