+Articolo 38 Misure di verifica
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---+Articolo 38 3.
---+Articolo 38 4.
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Articolo 38 Misure di verifica
Misure di verifica
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 38 1.
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L'autorità di omologazione di uno Stato membro che ha rilasciato un'omologazione UE adotta i provvedimenti necessari onde garantire, eventualmente in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che i numeri d'identificazione relativi all'omologazione UE siano correttamente assegnati e opportunamente utilizzati dai costruttori prima che un motore omologato sia immesso o messo a disposizione sul mercato.
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Articolo 38 2.
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Una verifica supplementare dei numeri d'identificazione può essere effettuata in combinazione con il controllo della conformità della produzione di cui all'articolo 26.
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Articolo 38 3.
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Ai fini della verifica dei numeri d'identificazione, il costruttore o il suo rappresentante, su richiesta, forniscono senza ritardi all'autorità di omologazione competente le informazioni richieste in merito agli acquirenti del costruttore, nonché i numeri d'identificazione dei motori indicati come fabbricati a norma dell'articolo 37. Qualora i motori siano messi a disposizione di un OEM, non sono richieste al costruttore informazioni supplementari.
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Articolo 38 4.
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Se, a seguito di una richiesta da parte dell'autorità di omologazione, il costruttore non è in grado di dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni sulla marcatura regolamentare, l'autorità di omologazione può revocare l'omologazione UE rilasciata con riferimento al relativo tipo di motore o famiglia di motori. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, in merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni di tali revoche, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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