+Articolo 41 Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
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Articolo 41 Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 41 1.
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Le decisioni del seguente tipo o per il seguente scopo specificano le motivazioni che le giustificano:
a)
decisione adottata ai sensi del presente regolamento;
b)
decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione UE;
c)
decisione di imposizione del richiamo di un motore dal mercato;
d)
di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di un motore; o
e)
di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale su cui è installato un motore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
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Articolo 41 2.
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Le autorità di omologazione notificano all'interessato:
a)
qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1;
b)
i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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