+Articolo 41 Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
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Articolo 41 Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 41 1.

Le decisioni del seguente tipo o per il seguente scopo specificano le motivazioni che le giustificano:

a) 

decisione adottata ai sensi del presente regolamento;

b) 

decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione UE;

c) 

decisione di imposizione del richiamo di un motore dal mercato;

d) 

di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di un motore; o

e) 

di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale su cui è installato un motore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 41 2.

Le autorità di omologazione notificano all'interessato:

a) 

qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1;

b) 

i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito