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+Articolo 41 2. |
Articolo 41 2.Le autorità di omologazione notificano all'interessato:
a)
qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1;
b)
i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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