+Articolo 41 2.

Articolo 41 2.

Le autorità di omologazione notificano all'interessato:

a) 

qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1;

b) 

i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito