+Articolo 49 1.

Articolo 49 1.

L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione in cui attesta che il servizio tecnico candidato è stato valutato per la sua conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. La relazione di valutazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale che attesti che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni del presente regolamento.

La valutazione su cui si basa la relazione di valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite in un atto delegato di cui all'articolo 48.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito