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+Articolo 49 3. |
Articolo 49 3.L'autorità di omologazione designante trasmette la relazione di valutazione alla Commissione, su richiesta di quest'ultima. Nel caso in cui la valutazione non sia basata su un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, l'autorità di omologazione designante presenta alla Commissione le prove documentali che dimostrano quanto segue:
a)
la competenza del servizio tecnico;
b)
le modalità predisposte per garantire che esso sia periodicamente controllato dall'autorità di omologazione designante; e
c)
che il servizio tecnico soddisfi le prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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