+Articolo 50 Procedure di notifica
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---+Articolo 50 5.
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Articolo 50 Procedure di notifica
Procedure di notifica
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 50 1.
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Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:
a)
il nome del servizio tecnico;
b)
l'indirizzo (anche elettronico);
c)
il nominativo delle persone responsabili;
d)
la categoria di attività; e
e)
eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'articolo 47.
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Articolo 50 2.
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Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, per conto dell'autorità di omologazione designante solo se il servizio tecnico è stato notificato in precedenza alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
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Articolo 50 3.
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Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che deve svolgere ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.
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Articolo 50 4.
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Se un'organizzazione specifica o un organismo competente che svolgono un'attività non rientrante nell'articolo 47, paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto delegato, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione a norma del presente articolo.
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Articolo 50 5.
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La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco e gli estremi dei servizi tecnici che sono stati oggetto di una notifica a norma del presente articolo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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