+Articolo 50 Procedure di notifica
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Articolo 50 Procedure di notifica

Procedure di notifica

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 50 1.

Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

a) 

il nome del servizio tecnico;

b) 

l'indirizzo (anche elettronico);

c) 

il nominativo delle persone responsabili;

d) 

la categoria di attività; e

e) 

eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'articolo 47.

Articolo 50 2.
Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, per conto dell'autorità di omologazione designante solo se il servizio tecnico è stato notificato in precedenza alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 50 3.
Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che deve svolgere ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.
Articolo 50 4.
Se un'organizzazione specifica o un organismo competente che svolgono un'attività non rientrante nell'articolo 47, paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto delegato, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione a norma del presente articolo.
Articolo 50 5.
La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco e gli estremi dei servizi tecnici che sono stati oggetto di una notifica a norma del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito