+Articolo 50 1.

Articolo 50 1.

Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

a) 

il nome del servizio tecnico;

b) 

l'indirizzo (anche elettronico);

c) 

il nominativo delle persone responsabili;

d) 

la categoria di attività; e

e) 

eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'articolo 47.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito