|
+Articolo 50 1. |
Articolo 50 1.Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:
a)
il nome del servizio tecnico;
b)
l'indirizzo (anche elettronico);
c)
il nominativo delle persone responsabili;
d)
la categoria di attività; e
e)
eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'articolo 47. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|