+Articolo 51 2.
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Articolo 51 2.
In caso di limitazione, sospensione o revoca della designazione di cui al paragrafo 1, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione designante adotta i provvedimenti necessari a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell'autorità di omologazione designante o dell'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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