+Articolo 51 Modifiche delle designazioni
---+Articolo 51 1.
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Articolo 51 Modifiche delle designazioni
Modifiche delle designazioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 51 1.
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Qualora accerti o sia portato alla sua attenzione che un servizio tecnico da essa designato non soddisfa più le prescrizioni stabilite dal presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di omologazione designante, a seconda dei casi, limita, sospende o revoca la designazione in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Lo Stato membro che ha effettuato la notifica di tale servizio tecnico a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, informa immediatamente la Commissione di tale limitazione, sospensione o revoca. La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 50, paragrafo 5.
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Articolo 51 2.
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In caso di limitazione, sospensione o revoca della designazione di cui al paragrafo 1, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione designante adotta i provvedimenti necessari a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell'autorità di omologazione designante o dell'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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