+Articolo 53 Obblighi operativi dei servizi tecnici
---+Articolo 53 1.
---+Articolo 53 2.
---+Articolo 53 3.
---+Articolo 53 4.

Articolo 53 Obblighi operativi dei servizi tecnici

Obblighi operativi dei servizi tecnici

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 53 1.
I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell'autorità di omologazione designante e secondo le procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento e conformemente ai suoi atti delegati e di esecuzione.

A meno che siano permesse procedure alternative, i servizi tecnici esercitano la supervisione o effettuano essi stessi le prove richieste per un'omologazione UE o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno dei suoi atti delegati o di esecuzione.

I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati designati.

Articolo 53 2.

In ogni momento, i servizi tecnici:

a) 

consentono all'autorità di omologazione che li ha designati di osservarli mentre svolgono le loro valutazioni, se ritenuto appropriato da tale autorità; e

b) 

fatti salvi l'articolo 45, paragrafo 9, e l'articolo 54, forniscono all'autorità di omologazione che li ha designati le informazioni che possano essere richieste sulle categorie di attività che svolgono e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 53 3.
Se constata che le prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state soddisfatte da un costruttore, il servizio tecnico lo comunica all'autorità di omologazione designante che a sua volta impone al costruttore l'obbligo di adottare le opportune misure correttive.

L'autorità di omologazione designante non rilascia alcuna scheda di omologazione UE fintanto che il costruttore non abbia adottato le opportune misure correttive in misura soddisfacente per tale autorità di omologazione.

Articolo 53 4.
Qualora nel corso del controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di una scheda di omologazione UE, un servizio tecnico che agisce per conto dell'autorità di omologazione designante riscontri che un tipo di motore o una famiglia di motori non sono più conformi al presente regolamento, lo comunica all'autorità di omologazione designante.

L'autorità di omologazione adotta le opportune misure come previsto all'articolo 26.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito