+Articolo 2 Ambito di applicazione
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Articolo 2 Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1.

Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:

a) 

uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali («terreni imboschiti»);

b) 

uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni («terreni disboscati»);

c) 

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «terre coltivate gestite» elencate di seguito:

i) 

terre coltivate che restano tali;

ii) 

pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;

iii) 

terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

d) 

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «pascoli gestiti» elencate di seguito:

i) 

pascoli che restano tali;

ii) 

terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;

iii) 

pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

e) 

uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali («terreni forestali gestiti»);

f) 

qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito («zone umide gestite»):

— 
zone umide che restano tali;
— 
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
— 
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
Articolo 2 2.

Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:

a) 

terreni forestali;

b) 

terre coltivate;

c) 

pascoli;

d) 

zone umide;

e) 

insediamenti;

f) 

altri terreni;

g) 

prodotti legnosi;

h) 

altro;

i) 

deposizione atmosferica;

j) 

lisciviazione e deflusso di azoto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito