+Articolo 2 Ambito di applicazione
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Articolo 2 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 2 1.
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Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:
a)
uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali («terreni imboschiti»);
b)
uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni («terreni disboscati»);
c)
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «terre coltivate gestite» elencate di seguito:
i)
terre coltivate che restano tali;
ii)
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;
iii)
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
d)
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «pascoli gestiti» elencate di seguito:
i)
pascoli che restano tali;
ii)
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;
iii)
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
e)
uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali («terreni forestali gestiti»);
f)
qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito («zone umide gestite»):
—
zone umide che restano tali;
—
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
—
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
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Articolo 2 2.
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Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:
j)
lisciviazione e deflusso di azoto.
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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