+REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Ambito di applicazione
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
---+Articolo 3 Definizioni
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
---+Articolo 4 Impegni e obiettivi
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
---+Articolo 5 Norme generali di contabilizzazione
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
---+Articolo 6 Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
---+Articolo 7 Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
---+Articolo 8 Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
------+Articolo 8 6.
------+Articolo 8 7.
------+Articolo 8 8.
------+Articolo 8 9.
------+Articolo 8 10.
------+Articolo 8 11.
---+Articolo 9 Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
---+Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
---+Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
---+Articolo 12 Strumenti di flessibilità generali
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
------+Articolo 12 5.
---+Articolo 13 Flessibilità per i terreni forestali gestiti
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
---+Article 13a Additional compensation
------+Article 13a 1.
------+Article 13a 2.
------+Article 13a 3.
------+Article 13a 4.
------+Article 13a 5.
---+Article 13b Land use mechanism for the period 2026 to 2030
------+Article 13b 1.
------+Article 13b 2.
------+Article 13b 3.
------+Article 13b 4.
------+Article 13b 5.
------+Article 13b 6.
------+Article 13b 7.
------+Article 13b 8.
------+Article 13b 9.
------+Article 13b 10.
------+Article 13b 11.
---+Article 13c Governance
---+Article 13d Corrective action
------+Article 13d 1.
------+Article 13d 2.
------+Article 13d 3.
------+Article 13d 4.
---+Articolo 14 Controllo di conformità
------+Articolo 14 1.
------+Article 14 1a.
------+Article 14 1b.
------+Article 14 1c.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
---+Articolo 15 Registro
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
---+Articolo 16 Esercizio della delega
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
------+Articolo 16 6.
---+Article 16a Committee procedure
------+Article 16a 1.
------+Article 16a 2.
---+Articolo 17 Riesame
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
---+Articolo 18 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
---+Articolo 19 Modifica della decisione n. 529/2013/UE
---+Articolo 20 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO II bis
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
---+ALLEGATO V
---+ALLEGATO VI
---+ALLEGATO VII
|
English -
European Union -
Environment -
REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 1 Oggetto
|
Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;
b)
la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;
c)
l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;
d)
gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030.
|
|
Articolo 2 Ambito di applicazione
|
Ambito di applicazione
|
|
Articolo 3 Definizioni
|
Definizioni
|
|
Articolo 4 Impegni e obiettivi
|
Impegni e obiettivi
|
|
Articolo 5 Norme generali di contabilizzazione
|
Norme generali di contabilizzazione
|
|
Articolo 6 Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
|
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
|
|
Articolo 7 Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
|
Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
|
|
Articolo 8 Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
|
Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
|
|
Articolo 9 Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
|
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
|
|
Articolo 10 Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
|
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
|
|
Articolo 11 Strumenti di flessibilità e governance
|
Strumenti di flessibilità e governance
|
|
Articolo 12 Strumenti di flessibilità generali
|
Strumenti di flessibilità generali
|
|
Articolo 13 Flessibilità per i terreni forestali gestiti
|
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
|
|
Article 13a Additional compensation
|
Additional compensation
|
|
Article 13b Land use mechanism for the period 2026 to 2030
|
Land use mechanism for the period 2026 to 2030
|
|
Article 13c Governance
|
Article 13c Governance If, as a result of the comprehensive review carried out in in 2032, the Commission finds that, taking into account the flexibilities used pursuant to Articles 12 and 13b, the budget for 2026 to 2029 referred to in Article 4(4) is not complied with, an amount equal to the amount in tonnes of CO2 equivalent of the excess greenhouse gas net emissions, multiplied by a factor of 1,08, shall be added to the greenhouse gas net emission figure reported by that Member State in 2030, in accordance with the measures adopted pursuant to Article 15.
|
|
Article 13d Corrective action
|
Corrective action
|
|
Articolo 14 Controllo di conformità
|
Controllo di conformità
|
|
Articolo 15 Registro
|
Registro
|
|
Articolo 16 Esercizio della delega
|
Esercizio della delega
|
|
Article 16a Committee procedure
|
Committee procedure
|
|
Articolo 17 Riesame
|
Riesame
|
|
Articolo 18 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
|
Articolo 18 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013 Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
è inserita la lettera seguente:
«d bis)
a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
) in conformità dei metodi di cui all’allegato III bis del presente regolamento;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell’allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;
2)
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
«viii)
a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;
3)
all’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«b bis)
a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».
4)
è inserito l’allegato seguente:
«ALLEGATO III bis Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis) Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d’uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d’inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull’inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull’evoluzione o sull’incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d’uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.».
|
|
Articolo 19 Modifica della decisione n. 529/2013/UE
|
Articolo 19 Modifica della decisione n. 529/2013/UE La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:
1)
all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.
|
|
Articolo 20 Entrata in vigore
|
Articolo 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
|
|
ALLEGATO I
|
ALLEGATO I GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO
A.
Gas a effetto serra di cui all’articolo 2:
a)
biossido di carbonio (CO2);
c)
protossido di azoto (N2O).
Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.
▼M2
B.
Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:
d)
materia organica morta (
8
);
g)
prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti.
▼B
|
|
ALLEGATO II
|
ALLEGATO II
VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL’ALTEZZA ARBOREA
|
Stato membro
|
Superficie (ha)
|
Copertura arborea (%)
|
Altezza arborea (m)
|
|
Belgio
|
0,5
|
20
|
5
|
|
Bulgaria
|
0,1
|
10
|
5
|
|
Repubblica ceca
|
0,05
|
30
|
2
|
|
Danimarca
|
0,5
|
10
|
5
|
|
Germania
|
0,1
|
10
|
5
|
|
Estonia
|
0,5
|
30
|
2
|
|
Irlanda
|
0,1
|
20
|
5
|
|
Grecia
|
0,3
|
25
|
2
|
|
▼M2
|
|
Spagna
|
1,0
|
20
A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028 in poi: 10
|
3
|
|
▼B
|
|
Francia
|
0,5
|
10
|
5
|
|
Croazia
|
0,1
|
10
|
2
|
|
Italia
|
0,5
|
10
|
5
|
|
Cipro
|
0,3
|
10
|
5
|
|
Lettonia
|
0,1
|
20
|
5
|
|
Lituania
|
0,1
|
30
|
5
|
|
Lussemburgo
|
0,5
|
10
|
5
|
|
Ungheria
|
0,5
|
30
|
5
|
|
Malta
|
1,0
|
30
|
5
|
|
Paesi Bassi
|
0,5
|
20
|
5
|
|
Austria
|
0,05
|
30
|
2
|
|
Polonia
|
0,1
|
10
|
2
|
|
Portogallo
|
1,0
|
10
|
5
|
|
Romania
|
0,25
|
10
|
5
|
|
▼M2
|
|
Slovenia
|
0,25
|
10
|
5
|
|
▼B
|
|
Slovacchia
|
0,3
|
20
|
5
|
|
▼M2
|
|
Finlandia
|
0,25
|
10
|
5
|
|
▼B
|
|
Svezia
|
0,5
|
10
|
5
|
|
▼M2 —————
|
▼M2
|
|
ALLEGATO II bis
|
ALLEGATO II bis Obiettivo dell'Unione (colonna D), dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (colonna B) e obiettivi nazionali degli Stati membri (colonna C) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da conseguire nel 2030
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Stato membro
|
Dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (kt di CO2 equivalente), presentazione del 2020
|
Obiettivi dello Stato membro, 2030 (kt di CO2 equivalente)
|
Valore degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (kt di CO2 equivalente) nel 2030, presentazione del 2020 (colonne B + C)
|
|
Belgio
|
–1 032
|
–320
|
–1 352
|
|
Bulgaria
|
–8 554
|
–1 163
|
–9 718
|
|
Repubblica ceca
|
–401
|
–827
|
–1 228
|
|
Danimarca
|
5 779
|
–441
|
5 338
|
|
Germania
|
–27 089
|
–3 751
|
–30 840
|
|
Estonia
|
–2 112
|
–434
|
–2 545
|
|
Irlanda
|
4 354
|
–626
|
3 728
|
|
Grecia
|
–3 219
|
–1 154
|
–4 373
|
|
Spagna
|
–38 326
|
–5 309
|
–43 635
|
|
Francia
|
–27 353
|
–6 693
|
–34 046
|
|
Croazia
|
–4 933
|
–593
|
–5 527
|
|
Italia
|
–32 599
|
–3 158
|
–35 758
|
|
Cipro
|
–289
|
–63
|
–352
|
|
Lettonia
|
–6
|
–639
|
–644
|
|
Lituania
|
–3 972
|
–661
|
–4 633
|
|
Lussemburgo
|
–376
|
–27
|
–403
|
|
Ungheria
|
–4 791
|
–934
|
–5 724
|
|
Malta
|
4
|
–2
|
2
|
|
Paesi Bassi
|
4 958
|
–435
|
4 523
|
|
Austria
|
–4 771
|
–879
|
–5 650
|
|
Polonia
|
–34 820
|
–3 278
|
–38 098
|
|
Portogallo
|
–390
|
–968
|
–1 358
|
|
Romania
|
–23 285
|
–2 380
|
–25 665
|
|
Slovenia
|
67
|
–212
|
–146
|
|
Slovacchia
|
–6 317
|
–504
|
–6 821
|
|
Finlandia
|
–14 865
|
–2 889
|
–17 754
|
|
Svezia
|
–43 366
|
–3 955
|
–47 321
|
|
UE-27/Unione
|
–267 704
|
–42 296
|
–310 000
|
▼B
|
|
ALLEGATO III
|
ALLEGATO III
ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
|
Stato membro
|
Anno/Periodo di riferimento
|
|
Belgio
|
1990
|
|
Bulgaria
|
1988
|
|
Repubblica ceca
|
1990
|
|
Danimarca
|
1990
|
|
Germania
|
1990
|
|
Estonia
|
1990
|
|
Irlanda
|
1990
|
|
Grecia
|
1990
|
|
Spagna
|
1990
|
|
Francia
|
1990
|
|
Croazia
|
1990
|
|
Italia
|
1990
|
|
Cipro
|
1990
|
|
Lettonia
|
1990
|
|
Lituania
|
1990
|
|
Lussemburgo
|
1990
|
|
Ungheria
|
1985-87
|
|
Malta
|
1990
|
|
Paesi Bassi
|
1990
|
|
Austria
|
1990
|
|
Polonia
|
1988
|
|
Portogallo
|
1990
|
|
Romania
|
1989
|
|
Slovenia
|
1986
|
|
Slovacchia
|
1990
|
|
Finlandia
|
1990
|
|
Svezia
|
1990
|
|
▼M2 —————
|
|
▼B
|
|
|
ALLEGATO IV
|
ALLEGATO IV PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste
Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:
a)
il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
b)
il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
c)
il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
d)
il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
e)
si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
f)
il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;
g)
il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
h)
il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.
B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:
a)
la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
b)
l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
c)
la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
d)
evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
e)
la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
i)
la superficie oggetto di gestione forestale;
ii)
emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
iii)
caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
iv)
tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
▼M1
C.
Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025
|
Stato membro
|
Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno
|
|
Belgio
|
– 1 369 009
|
|
Bulgaria
|
– 5 105 986
|
|
Repubblica ceca
|
– 6 137 189
|
|
Danimarca
|
+354 000
|
|
Germania
|
– 34 366 906
|
|
Estonia
|
– 1 750 000
|
|
Irlanda
|
+112 670
|
|
Grecia
|
– 2 337 640
|
|
Spagna
|
– 32 833 000
|
|
Francia
|
– 55 399 290
|
|
Croazia
|
– 4 368 000
|
|
Italia
|
– 19 656 100
|
|
Cipro
|
– 155 779
|
|
Lettonia
|
– 1 709 000
|
|
Lituania
|
– 5 164 640
|
|
Lussemburgo
|
– 426 000
|
|
Ungheria
|
– 48 000
|
|
Malta
|
– 38
|
|
Paesi Bassi
|
– 1 531 397
|
|
Austria
|
– 4 533 000
|
|
Polonia
|
– 28 400 000
|
|
Portogallo
|
– 11 165 000
|
|
Romania
|
– 24 068 200
|
|
Slovenia
|
– 3 270 200
|
|
Slovacchia
|
– 4 827 630
|
|
Finlandia
|
– 29 386 695
|
|
Svezia
|
– 38 721 000
|
|
▼M2 —————
|
▼B
|
|
ALLEGATO V
|
ALLEGATO V FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI Aspetti metodologici
—
Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
—
I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell’ossidazione istantanea.
—
I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»).
—
Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all’uso dei prodotti legnosi nel paese d’importazione.
—
I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell’Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.
—
A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d’origine di tale legno.
Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato. Valori di emivita per default: con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale. I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:
b)
25 anni per i pannelli di legno;
c)
35 anni per il legno segato.
Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.
|
|
ALLEGATO VI
|
ALLEGATO VI CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI
1.
Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
a)
livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
b)
tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;
▼M2
c)
stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie di contabilizzazione del suolo nel periodo dal 2021 al 2025 e per categorie di rendicontazione del suolo nel periodo dal 2026 al 2030;
▼B
d)
dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.
2.
Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
a)
calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020;
b)
esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
c)
ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);
d)
ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.
▼M2
3.
Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 per le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, superano il livello di fondo maggiorato di un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Il margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.
4.
Le seguenti emissioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10:
a)
emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
b)
emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025;
c)
emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
▼B
5.
Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
▼M2 —————
▼M2
b)
prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;
c)
una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025.
▼M2 —————
▼M2
6.
Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 13 e 13 ter includono le seguenti:
a)
individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
b)
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;
c)
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.
▼B
|
|
ALLEGATO VII
|
ALLEGATO VII
IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL’AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
|
Stato membro
|
Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno
|
Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030
|
|
Belgio
|
–3,61
|
–2,2
|
|
Bulgaria
|
–9,31
|
–5,6
|
|
Repubblica ceca
|
–5,14
|
–3,1
|
|
Danimarca
|
–0,56
|
–0,1
|
|
Germania
|
–45,94
|
–27,6
|
|
Estonia
|
–3,07
|
–9,8
|
|
Irlanda
|
–0,85
|
–0,2
|
|
Grecia
|
–1,75
|
–1,0
|
|
Spagna
|
–26,51
|
–15,9
|
|
Francia
|
–51,23
|
–61,5
|
|
Croazia
|
–8,04
|
–9,6
|
|
Italia
|
–24,17
|
–14,5
|
|
Cipro
|
–0,15
|
–0,03
|
|
Lettonia
|
–8,01
|
–25,6
|
|
Lituania
|
–5,71
|
–3,4
|
|
Lussemburgo
|
–0,49
|
–0,3
|
|
Ungheria
|
–1,58
|
–0,9
|
|
Malta
|
0,00
|
0,0
|
|
Paesi Bassi
|
–1,72
|
–0,3
|
|
Austria
|
–5,34
|
–17,1
|
|
Polonia
|
–37,50
|
–22,5
|
|
Portogallo
|
–5,13
|
–6,2
|
|
Romania
|
–22,34
|
–13,4
|
|
Slovenia
|
–5,38
|
–17,2
|
|
Slovacchia
|
–5,42
|
–6,5
|
|
Finlandia
|
–36,79
|
–44,1
|
|
Svezia
|
–39,55
|
–47,5
|
|
▼M2 —————
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
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