+Articolo 4 1.

Articolo 4 1.

Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito