+Articolo 4 Impegni e obiettivi
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---+Articolo 4 3.
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---+Articolo 4 5.
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Articolo 4 Impegni e obiettivi

Impegni e obiettivi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 4 1.
Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 4 2.
L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma dei valori delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri nel 2030 di cui all'allegato II bis, colonna D, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 quale presentato nel 2020.
Articolo 4 3.
Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), comunicate per l'anno 2030 nel suo inventario dei gas a effetto serra presentato nel 2032, rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.
Articolo 4 4.

Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:

a) 

le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j); e

b) 

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:

a) 

i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e

b) 

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.

La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.

Articolo 4 5.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i valori limite annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 4 6.
Nell'adottare politiche volte a rispettare i loro impegni, obiettivi e bilanci di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto della necessità di assicurare una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può emanare orientamenti per sostenere gli Stati membri in tal senso.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito