+Articolo 4 3.
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Articolo 4 3.
Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), comunicate per l'anno 2030 nel suo inventario dei gas a effetto serra presentato nel 2032, rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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