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+Articolo 7 4. |
Articolo 7 4.Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:
a)
zone umide che restano tali;
b)
insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o
c)
come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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