+Articolo 7 4.

Articolo 7 4.

Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:

a) 

zone umide che restano tali;

b) 

insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o

c) 

come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito