+Articolo 8 7.
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Articolo 8 7.
Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del paragrafo 6, primo comma, e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche formulate a norma del paragrafo 6, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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