+Articolo 8 7.

Articolo 8 7.

Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del paragrafo 6, primo comma, e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche formulate a norma del paragrafo 6, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito