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+Articolo 9 1. |
Articolo 9 1.Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:
a)
carta;
b)
pannelli di legno;
c)
legno segato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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