+Articolo 9 Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
---+Articolo 9 1.
---+Articolo 9 2.
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Articolo 9 Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 9 1.
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Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:
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Articolo 9 2.
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.
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Articolo 9 3.
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Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell’ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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