+Articolo 12 2.
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Articolo 12 2.
Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente rispettivamente all'impegno, all'obiettivo o al bilancio fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, si tiene conto della quantità trasferita.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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