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+Articolo 12 5. |
Articolo 12 5.Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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