+Articolo 13 1.
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Articolo 13 1.
Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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