+Articolo 13 Flessibilità per i terreni forestali gestiti
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Articolo 13 Flessibilità per i terreni forestali gestiti
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
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Articolo 13 2.
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Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e
b)
le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
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Articolo 13 3.
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La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e, per il periodo dal 2021 al 2025, non supera il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.
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Articolo 13 4.
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Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e le misure che intendono adottare al fine di prevenire o attenuare simili impatti in futuro, per poter beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri. Compensazione addizionale
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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