+Articolo 13 4.

Articolo 13 4.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e le misure che intendono adottare al fine di prevenire o attenuare simili impatti in futuro, per poter beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.

Compensazione addizionale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito