+Articolo 17 3.

Articolo 17 3.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui possibili benefici e compromessi dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio. La relazione valuta come considerare le emissioni e gli assorbimenti diretti e indiretti di gas a effetto serra connessi a tali prodotti, come quelli derivanti dal cambiamento d'uso del suolo e i conseguenti rischi di rilocalizzazione delle relative emissioni, nonché i possibili benefici e compromessi con altri obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di biodiversità. Se del caso, la relazione può prendere in considerazione un processo per l'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in modo coerente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una corrispondente proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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