+Articolo 17 Riesame
---+Articolo 17 1.
---+Articolo 17 2.
---+Articolo 17 3.

Articolo 17 Riesame

Riesame

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 17 1.

Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:

a) 

degli sviluppi internazionali;

b) 

degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e

c) 

del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.

Articolo 17 2.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento. La relazione si basa sui più recenti dati disponibili forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). In vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché del perseguimento di una transizione socialmente giusta, e con riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, la relazione include, se del caso, quanto segue:

a) 

una valutazione degli effetti delle flessibilità di cui all'articolo 11;

b) 

una valutazione del contributo del presente regolamento all'obiettivo della neutralità climatica e ai traguardi intermedi in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

c) 

una valutazione del contributo del presente regolamento al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi;

d) 

una valutazione dell'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale negli Stati membri, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2;

e) 

una valutazione dei progressi compiuti a livello internazionale per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi e, se del caso, le proposte di modifica del presente regolamento, in particolare al fine di evitare il doppio conteggio e di applicare gli adeguamenti corrispondenti;

f) 

una valutazione delle tendenze attuali e delle proiezioni future per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide, nonché delle opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

g) 

le tendenze attuali e le proiezioni future per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra generate dalle seguenti categorie di rendicontazione del suolo, nonché le opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119:

i) 

fermentazione enterica;

ii) 

gestione del letame;

iii) 

risicoltura;

iv) 

suoli agricoli;

v) 

incendi controllati delle savane;

vi) 

incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;

vii) 

calcinazione;

viii) 

applicazione di urea;

ix) 

altri fertilizzanti contenenti carbonio;

x) 

altro.

Tale relazione tiene conto, se del caso, degli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.

Tale relazione può inoltre, successivamente all'adozione di un'adeguata metodologia di rendicontazione fondata su dati scientifici e sulla base dei progressi compiuti nella rendicontazione e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, valutare la fattibilità dell'analisi e l'impatto della rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce, nonché le pertinenti opzioni normative.

A seguito della relazione e tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative. In particolare, tali proposte possono stabilire obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo debitamente conto dell'eventuale disavanzo accumulato da ciascuno Stato membro entro il 2030.

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e di assorbimenti e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni e ad aumentare gli assorbimenti nei sotto-settori contemplati dal presente regolamento.

Articolo 17 3.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui possibili benefici e compromessi dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio. La relazione valuta come considerare le emissioni e gli assorbimenti diretti e indiretti di gas a effetto serra connessi a tali prodotti, come quelli derivanti dal cambiamento d'uso del suolo e i conseguenti rischi di rilocalizzazione delle relative emissioni, nonché i possibili benefici e compromessi con altri obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di biodiversità. Se del caso, la relazione può prendere in considerazione un processo per l'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in modo coerente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una corrispondente proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito