+Articolo 2 Ambito di applicazione
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Articolo 2 Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1.
Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività «trasporto marittimo» e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva.
Articolo 2 2.
Fatti salvi l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, quest’ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841.
Articolo 2 3.
Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti dalla categoria di fonti IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito