+REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Ambito di applicazione
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
------+Articolo 2 3.
---+Articolo 3 Definizioni
---+Articolo 4 Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
---+Articolo 5 Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Article 5 5a.
------+Articolo 5 6.
------+Articolo 5 7.
------+Articolo 5 8.
---+Articolo 6 Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
------+Article 6 3a.
------+Article 6 3b.
------+Articolo 6 4.
------+Articolo 6 5.
---+Articolo 7
---+Articolo 8 Misure correttive
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
---+Articolo 9 Verifica della conformità
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
---+Articolo 10 Adeguamenti
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
---+Articolo 11 Riserva di sicurezza
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
---+Articolo 12 Registro
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
---+Articolo 13 Esercizio della delega
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
------+Articolo 13 6.
---+Articolo 14 Procedura di comitato
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
---+Articolo 15 Riesame
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
---+Article 15a Scientific advice
---+Articolo 16 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
---+Articolo 17 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
English - European Union - Environment -

REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («normativa europea sul clima») e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

▼B

Articolo 2 Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

2) 

«assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10;

3) 

«quota EU ETS», una «quota» come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4 Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030

Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030

Articolo 5 Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti

Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti

Articolo 6 Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS

Articolo 7

Articolo 7

▼M1

Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF

1.  

Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:

a) 

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

a bis) 

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

▼B

b) 

tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841;

c) 

lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito;

d) 

lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e

e) 

lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 8 Misure correttive

Misure correttive

Articolo 9 Verifica della conformità

Verifica della conformità

Articolo 10 Adeguamenti

Adeguamenti

Articolo 11 Riserva di sicurezza

Riserva di sicurezza

Articolo 12 Registro

Registro

Articolo 13 Esercizio della delega

Esercizio della delega

Articolo 14 Procedura di comitato

Procedura di comitato

Articolo 15 Riesame

Riesame

Article 15a Scientific advice

Article 15a

Scientific advice

The European Scientific Advisory Board on Climate Change, established under Article 10a of Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council ( 3 ), (the ‘Advisory Board’) may, on its own initiative, provide scientific advice or issue reports on Union measures, climate targets, annual emission levels and flexibilities under this Regulation. The Commission shall consider the relevant advice and reports of the Advisory Board, in particular as regards future measures aiming at further greenhouse gas emission reductions in the sectors covered by this Regulation.

▼B

Articolo 16 Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) 

all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) 

è inserita la lettera seguente:

«a bis) 

a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per l’anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell’UNFCCC in materia di comunicazione;

b) 

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle loro relazioni gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dell’eventuale intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, nonché circa l’uso dei proventi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, di detto regolamento. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all’articolo 26 del presente regolamento.»;

2) 

all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«ix) 

a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/842 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) 

all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) 

a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE.»;

4) 

all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) 

gli obblighi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842. La valutazione tiene conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione include anche proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione nell’attuazione del suo contributo all’accordo di Parigi stabilito a livello nazionale, che contiene l’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, nonché sui progressi previsti a livello di Stati membri nell’adempimento degli obblighi a essi incombenti in forza del succitato regolamento.».

Articolo 17 Entrata in vigore

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO I

ALLEGATO I

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1


 

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3

 

Colonna 1

Colonna 2

Belgio

–35  %

–47  %

Bulgaria

–0  %

–10  %

Cechia

–14  %

–26  %

Danimarca

–39  %

–50  %

Germania

–38  %

–50  %

Estonia

–13  %

–24  %

Irlanda

–30  %

–42  %

Grecia

–16  %

-22,7  %

Spagna

–26  %

-37,7  %

Francia

–37  %

-47,5  %

Croazia

–7  %

-16,7  %

Italia

–33  %

-43,7  %

Cipro

–24  %

–32  %

Lettonia

–6  %

–17  %

Lituania

–9  %

–21  %

Lussemburgo

–40  %

–50  %

Ungheria

–7  %

-18,7  %

Malta

–19  %

–19  %

Paesi Bassi

–36  %

–48  %

Austria

–36  %

–48  %

Polonia

–7  %

-17,7  %

Portogallo

–17  %

-28,7  %

Romania

–2  %

-12,7  %

Slovenia

–15  %

–27  %

Slovacchia

–12  %

-22,7  %

Finlandia

–39  %

–50  %

Svezia

–40  %

–50  %

▼B

ALLEGATO II

ALLEGATO II


STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE EU ETS PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 6

 

Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3

Belgio

2  %

Danimarca

2  %

Irlanda

4  %

Lussemburgo

4  %

▼M1

Malta

7  %

▼B

Paesi Bassi

2  %

Austria

2  %

Finlandia

2  %

Svezia

2  %

ALLEGATO III

ALLEGATO III


▼M1

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E A BIS), DEL PRESENTE REGOLAMENTO

▼B

 

Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

3,8

Bulgaria

4,1

Repubblica ceca

2,6

Danimarca

14,6

Germania

22,3

Estonia

0,9

Irlanda

26,8

Grecia

6,7

Spagna

29,1

Francia

58,2

Croazia

0,9

Italia

11,5

Cipro

0,6

Lettonia

3,1

Lituania

6,5

Lussemburgo

0,25

Ungheria

2,1

Malta

0,03

Paesi Bassi

13,4

Austria

2,5

Polonia

21,7

Portogallo

5,2

Romania

13,2

Slovenia

1,3

Slovacchia

1,2

Finlandia

4,5

Svezia

4,9

▼M1 —————

▼B

Totale massimo:

►M1  262,2  ◄

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV


AMMONTARE DELL’ADEGUAMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

 

Tonnellate di CO2 equivalente

Bulgaria

1 602 912

Repubblica ceca

4 440 079

Estonia

145 944

Croazia

1 148 708

Lettonia

1 698 061

Lituania

2 165 895

Ungheria

6 705 956

Malta

774 000

Polonia

7 456 340

Portogallo

1 655 253

Romania

10 932 743

Slovenia

178 809

Slovacchia

2 160 210


( 1 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

( *1 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito