+Articolo 10 Adeguamenti
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Articolo 10 Adeguamenti

Adeguamenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 10 1.

La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, in modo da rispecchiare:

a) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012;

b) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e

c) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

Articolo 10 2.
L’importo riportato nell’allegato IV è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per l’anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato.
Articolo 10 3.
La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito