+Articolo 11 1.
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Articolo 11 1.
Una riserva di sicurezza corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilita nel registro dell’Unione in funzione del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1. La riserva di sicurezza è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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