Articolo 11 3.
Uno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo riceve dalla riserva di sicurezza una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell’articolo 9. Tale quantità non supera il 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020. Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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